Riforma Corte dei Conti: cosa dice la legge

Sabato 27 dicembre, a chiusura  dell’anno passato, è stato approvato un disegno di legge recante modifiche alla legge 20/1994 in merito alle: “Funzioni della Corte dei Conti e responsabilità degli amministratori per danno erariale”. 

Per comprendere il punto focale della riforma nonché le istituzioni da essa interessate, doverose sono alcune premesse storiche e giuridiche sulla Corte dei Conti.

 Quest’ultima è stata istituita nel 1862, all’indomani dell’unificazione del Regno d’Italia, e sin dagli albori fu vista come un organo “presidio” per le funzioni amministrative dello Stato, nell’ottica di vigilare e prevenire fenomeni di mala gestio delle risorse pubbliche.

 Tuttavia, nel corso del tempo, specie con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, sono intervenute significative trasformazioni sull’organizzazione dell’organo e sulle funzioni, tant’è che viene annoverata tra gli organi di rilievo costituzionale.

Infatti, ai sensi della Costituzione, questa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione  del bilancio dello Stato e  partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti. 

In sostanza lo schema giurisdizionale entro il quale opera la Corte comprende materie di contabilità pubblica e altre specificate dalla legge, ad esempio, giudica sui conti che debbano rendere tutti coloro i quali siano entrati a contatto con denaro pubblico nonché sulla responsabilità per i danni arrecati all’erario da pubblici funzionari (c.d. giudizi di responsabilità civile) .


Il testo della recentissima riforma, nei sei articoli di cui si caratterizza, intende modificare il quadro delle funzioni attribuite alla Corte nonché di intervenire, a vario titolo, sull’istituto della responsabilità erariale. 


All’articolo 1, infatti, ha specificato il concetto di “colpa grave” che si configura nel caso di manifesta violazione di norme di diritto applicabili, “travisamento dei fatti”, “affermazione o negazione di fatti incontrovertibili”, e, tra le altre cose,afferma che nella valutazione della suddetta colpa si tenga in considerazione del grado di precisione e chiarezza della norma violata e della gravità dell'inosservanza, disponendo l’esclusione di tale forma ove si ravvisi conformità agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti o ai pareri emessi dalle autorità competenti. 

Inoltre, ha evidenziato che, salvo i casi di dolo e illecito arricchimento, la Corte, può disporre del potere di riduzione, e porre a carico dei responsabili un addebito del danno o del valore in misura non superiore al 30% del pregiudizio arrecato e non superiore al doppio della retribuzione lorda annua o del compenso percepito. 

Sempre sul fronte sanzionatorio, ha inserito una misura accessoria che consiste nella sospensione, a carico del pubblico funzionario condannato, dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. 

Con riferimento all’attività consultiva, viene riconosciuta, nell’ambito del controllo di legittimità, la possibilità che la Corte dia pareri, su richiesta delle amministrazioni centrali e di altri enti di diritto pubblico, per quanto riguarda l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli investimenti complementari, aggiungendo, che gli atti adottati in conformità a tali pareri escludono la configurabilità della colpa grave, pertanto, desumendo l'efficacia vincolante di essi. 

Nell’articolo 3 viene delegato il Governo a riorganizzare, nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, le funzioni della Corte al fine di “incrementare la sua efficienza” definendo, altresì, i criteri a partire dai quali l’organo governativo debba esercitare tale delega, tra i quali: rafforzamento e coordinamento delle procure contabili, rotazioni nelle funzioni, regolamentazione delle procedure di accesso alla magistratura contabile, introduzione istituti di deflazione del contenzioso, disciplina dei poteri di indirizzo della Procura generale nei confronti di quelle territoriali e altri. 

All’articolo 5, si richiama la legge del 1988 sulla responsabilità degli avvocati e Procuratori dello Stato ritenendo che, i principi ivi contenuti, si estendono anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei Conti. 

L’ultima disposizione della Legge ha statuito l’applicazione retroattiva del nuovo regime, pertanto applicabile anche ai procedimenti ancora in corso ovvero non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della Legge. 


La riforma, ha generato innumerevoli dibattiti, portando all’assunzione di posizioni diverse, tra quanti hanno inteso accogliere favorevolmente il testo riformatore e quanti hanno messo in discussione e criticato la portata della norma. 


Tra le tesi con le quali si sostiene la riforma vi è sicuramente quella che individua in essa un modo per consentire la velocizzazione delle funzioni amministrative e di favorire lo sviluppo economico e degli investimenti. Altri hanno messo in evidenza che si è trattata di una riforma necessaria poiché la disciplina attuale non è adeguata. Inoltre, sin dalla fase di approvazione, si è sostenuto che si riconosce essere una norma che cerca di riequilibrare il rischio e la responsabilità portando al superamento del fenomeno, ormai radicato nell’amministrazione pubblica, della “paura della firma” e della burocrazia difensiva, e ciò si persegue nel tentativo di introdurre controlli e pareri preventivi che assicurino la certezza del diritto e procedimenti più sicuri e veloci per amministratori e dirigenti pubblici. 



Le perplessità e i dubbi sollevati per la riforma hanno preso in considerazione altri aspetti, quali l’idea che, complessivamente, è una legge che interviene modificando alcuni istituti del funzionamento della Corte ma allo stesso tempo tende ad indebolirla, nonché quelli di aver  definito una generale “deresponsabilizzazione” degli amministratori pubblici soprattutto tramite le limitazioni in relazione alla colpa grave e la presunzione di buona fede.  

Inoltre, alcune critiche, hanno considerato la legge come un tentativo del Governo di realizzare uno scudo che possa agevolare i colletti bianchi mediante l’estensione delle aree di impunità, soprattutto facendo leva sul fatto che la norma disponga un’applicazione retroattiva delle disposizioni. 





scritto da Chiara Navarra 

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1 Commenti

  1. Da giurista posso affermare con certezza che questo sia uno degli articoli più esplicativi e accurati sull’argomento in questione. Complimenti!

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