Non c’è bisogno di attendere il mese di novembre per rendere nota una triste verità: circa 80.000-90.000 donne vengono uccise ogni anno nel mondo, e più della metà di questi omicidi ha come autore un partner o un familiare. A tale realtà segue una grande reazione, mediatica e non, caratterizzata da manifestazioni, marce silenziose, titoli di giornale, dibattiti televisivi; per qualche giorno, l’esigenza di cambiamento e giustizia riempie ogni slogan e la violenza sembra diventare un tema pubblico, urgente, collettivo.
Tuttavia, la luce di quei riflettori diventa presto più tenue e l’indignazione cambia forma, vedendo emergere le consuete domande: Perché non se n’è andata? Perché non ha denunciato? Perché era sola? Perché era vestita così?
Così, la brutalità di un reato viene coperta dal velo della presunta imprudenza, del presunto errore, della fatalità prevedibile. Ma la voce del diritto è chiara e non ammette capovolgimenti: la responsabilità penale è personale. L’art. 27 della Costituzione taglia corto su ogni corresponsabilità implicita della persona offesa, le cui scelte od omissioni non possono giustificare alcuna violenza.
In particolare, il codice penale (art 609-bis), in sede di violenza sessuale, non chiede alla persona offesa alcuna “resistenza” particolare: la libertà sessuale è un diritto personale della vittima e, di conseguenza, qualsiasi azione volta a lederla mediante inganno o traendo vantaggio dalle condizioni — fisiche o psichiche — della stessa è inammissibile.
È più facile pensarla diversamente, no? Scegliere di seguire una narrazione comoda e rassicurante: “se l’è cercata, quindi a noi non potrà succedere”. Troppo spesso, però, ci troviamo di fronte a storie tutt’altro che rassicuranti, in cui l’aggressore è tutt’altro che spettatore. Quando ci si trova nella piazza della violenza, l’aggressore occupa tutto lo spazio: decide, controlla, dispone. Egli diventa padrone della scena mentre la vittima soffoca in un angolo, costretta a subire qualcosa che non ha chiesto.
L’intera dinamica fa capire quanto la tutela della volontà di ciascuna donna — e, più in generale, di ciascun individuo — sia fondamentale. A sostegno di ciò, dal nostro ordinamento arriva una buona notizia: questo mese la Commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità la proposta di modifica dell’art 609-bis, volta a rendere il consenso parte integrante del reato di violenza sessuale. Un consenso che è:
● libero: proveniente inequivocabilmente da una manifestazione autonoma e spontanea di volontà, espresso senza alcuna pressione, inganno o abuso di potere;
● attuale: effettivo per tutta la durata dell’atto sessuale, per cui un “sì” iniziale non può giustificare la prosecuzione dell’atto se la vittima lo revoca nel mentre;
● revocabile: ritirabile in qualsiasi momento, rendendo ogni proseguimento dell’atto in assenza di consenso pienamente punibile.
La nuova formulazione accompagna coloro che subiscono una situazione di violenza in ogni istante. Il silenzio o la mancanza di resistenza non sono più idonei ad essere interpretati come “via libera”, sottraendo all’autore della violenza un ulteriore strumento per eludere la propria responsabilità in sede di processo. Nel contesto di un crimine così immediato, dove ogni singolo momento può essere cruciale, la giustizia deve farsi occhi e voce della parte lesa, restituendole centralità e salvaguardia proprio dove si cercava di annullarle.
Il prossimo “gigante” da affrontare sono i pregiudizi culturali. La Convenzione di Istanbul (ratificata dall’Italia con la legge 77/2013) promuove la prevenzione della violenza di genere tramite campagne educative e di formazione, sottolineando quanto sia necessario collegare interventi legislativi a una cultura diffusa del rispetto. La violenza di genere non nasce nei codici penali: nasce nelle abitudini, nei ruoli sociali, nei modelli educativi, nelle narrazioni che normalizzano il controllo e minimizzano l’aggressione. Parlare di rispetto reciproco, libertà di scelta, limiti personali e comunicazione chiara non è teoria, ma un allenamento quotidiano indispensabile per formare una società in grado di leggere tra le righe e capire quando è il momento di “darsi una regolata”.
scritto da Benedetta Punturiero
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